Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 1° ottobre 2013, n. 22420, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE - Funzione - Firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria - Rilevanza per la validità dell'atto - Esclusione.

 

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 602 e 606

Massime precedenti Conformi: N. 15379 del 2000

Massime precedenti Vedi: N. 25275 del 2007 



Modulo Ricerca Generica per Argomento