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Cassazione, sentenza 9 febbraio 2011, n. 3181, sez. II civile

I) Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Azione di petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Comprensione - Somme di denaro trasferite dal "de cuius" prima della morte - Esclusione - Fondamento.

Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto "mortis causa" al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il "de cuius" abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 456 e 533.
Massime precedenti Vedi: n. 3939 del 2001, n. 8440 del 2008, n. 1074 del 2009.


II) Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Azione di petizione ereditaria - Legittimazione passiva - Spettanza - Criteri - Custode dei beni nominato d'accordo tra i coeredi - Esclusione - Fondamento.

In tema di successione "mortis causa", poiché legittimato passivamente all'azione di petizione ereditaria è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione, tale azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra i coeredi, in sede di redazione dell'inventario da parte del notaio.Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533; Cod. Proc. Civ. art. 769.
Massime precedenti Vedi: n. 8440 del 2008



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