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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, sentenza 14 luglio 2015, n. 14695, sez. II civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - Intestazione fiduciaria - Nozione - Effetti - Intento liberale del fiduciante - Esclusione.

L'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, "inter partes", del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del "pactum fiduciae", laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante.

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