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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 28 febbraio 2017, n. 5069, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI - Socio accomandante ingeritosi nella gestione - Responsabilità illimitata - Fallimento in estensione - Termine annuale di decadenza - Decorrenza - Dalla cessazione della responsabilità illimitata - Sussistenza - Sentenza di fallimento della società - Irrilevanza.
Il fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, abbia assunto responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, è soggetto al termine di decadenza di un anno dall’iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della suddetta responsabilità. A tal fine non rileva la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società perché non comporta il venir meno della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI Società in accomandita semplice - Socio accomandante - Procura institoria - Assunzione della responsabilità ex art. 2320 c.c. - Condizioni - Fallimento della società - Conseguenze - Estensione al socio accomandante ex art. 147 l. fall. - Configurabilità.
Il socio accomandante cui sia stata conferita una procura institoria e che abbia compiuto atti di gestione nell’esercizio della stessa assume responsabilità illimitata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., per tutte le obbligazioni sociali, e, pertanto, in caso di fallimento della società, fallisce anch'egli in estensione ai sensi dell'art. 147 l.fall.

 

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