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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 5 maggio 2017, n. 11037, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene venduto - Mancata scoperta dei vizi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

 

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