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Cassazione, sentenza 3 febbraio 2017, n. 2962, sez. I civile

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO DEI SOCI - Società di persone - Amministrazione disgiuntiva - Potere di informazione dei soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore - Sussistenza.
Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione.

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