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Cassazione, ordinanza 5 maggio 2017, n. 11100, sez. VI - 5 civile

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - Società cancellata dal registro delle imprese - Estinzione - Legittimazione processuale in capo al liquidatore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
È improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l'effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore e la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti ed alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti.

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