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Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2017, n. 3655, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - Finalità – Riconoscimento della qualità di erede – Portata – Conseguenze – Giudicato fra le parti, sul punto – Sussistenza – Conseguenze – Nel caso di ritrovamento di un altro testamento successivo – Azione revocatoria – Necessità – Presupposti. 
L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto – cioè – l’attore erede testamentario del “de cuius”, il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento – evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio – sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, così come richiede l’art. 395, n. 3, c.p.c.

 

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