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Categoria: EDILIZIA

* TAR Veneto (Venezia), sentenza 6 febbraio 2017, n. 45

EDILIZIA – Sopraelevazione – Assemblea condominiale – Assenso non necessario.

Il diritto di sopraelevare ex art. 1127 c.c., ricomprendente sia l’esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie, spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano od a quello esclusivo del lastrico (in caso di pluralità, spetta a ciascuno nei limiti della propria quota di proprietà), senza alcun assenso dell’assemblea condominiale, posto che non rientra tra le innovazioni (art.1120 c.c.).

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