Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 10 marzo 2016, n. 4713, sez. II civile

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - Inadempimento del promissario acquirente - Risarcimento del danno per perdita delle possibilità di vendere l'immobile - Prova specifica - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
Al promittente venditore è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso, poiché la sostanziale incommerciabilità del bene, nella vigenza del preliminare fino alla proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova.

Modulo Ricerca Generica per Argomento