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Cassazione, sentenza 2 marzo 2016, n. 4120, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - Violazione dei precetti di chiarezza e precisione - Illiceità del bilancio e nullità della delibera di approvazione - Condizioni - Impossibilità di desumere dal bilancio e dai suoi allegati l'intera gamma di informazioni richieste dalla legge - Sufficienza.
Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. 

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