Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 22 luglio 2025, n. 20614, sez. II civile

Contratto preliminare a effetti anticipati.

Nel contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell’assumere l’obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l’anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l’effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l’altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l’animus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell’usucapione.

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