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Cassazione, ordinanza 12 aprile 2024, n. 10037, sezione II

Provvedimenti del giudice dell’esecuzione – affermativo o negativo della propria competenza - impugnazione –opposizione atti esecutivi – sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi - regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. cod. proc. civ


I provvedimenti del giudice dell’esecuzione non possono essere direttamente impugnati con regolamento di competenza, neppure nell’ipotesi in cui contengano una statuizione -negativa o affermativa - della competenza del giudice medesimo, ma sono soggetti all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc. Il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinseca pertanto, non sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo o affermativo della propria competenza, bensì attraverso l’impugnazione, con il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, la quale, sebbene non impugnabile, ai sensi dell’art. art.618, ultimo comma, c.p.c., è comunque soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. c.p.c.

 

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