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Corte costituzionale 22 aprile 2024, n. 66

Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 – effetti della sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso – potere giudiziale di disporre, su istanza delle parti, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio – durata della sospensione - centoottanta giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

 

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