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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 11 febbraio 2015, n. 6180, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Frazionamento - Nozione - Necessità di operazioni catastali - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, essendo sufficiente un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia a scopo edificatorio in grado di conferire all'area un diverso assetto del territorio.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva giudicato penalmente rilevante la materiale suddivisione di un fondo attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni per separare i singoli lotti dall'area in cui era stato abusivamente realizzato un edificio).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 

Massime precedenti Conformi: N. 6080 del 2008, N. 48472 del 2013

Massime precedenti Vedi: N. 37383 del 2013 



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