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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750, sez. III civile

CONTRATTI - Compravendita – Vizi – Garanzia – Funzione – Operatività – Limiti

 

In tema di vendita, poiché la garanzia – sia quella per evizione che quella per vizi della cosa – ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio, essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore. Quest'ultimo requisito è invece necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.


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