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Cassazione, sentenza 12 marzo 2014, n. 5782, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE - Portata del criterio - Fattispecie relativa a vendita con clausola di servitù.

In tema di interpretazione del contratto (nella specie, vendita con clausola di servitù), la buona fede esclude significati unilaterali o contrastanti con l'affidamento dell'uomo medio.

(Nella specie, in relazione ad una convenzione costitutiva di una servitù di passaggio, inserita nel più ampio contesto di un atto di vendita con il quale il proprietario di un fondo, in origine unico, aveva alienato parte di esso a terzi, assumeva rilievo il significato letterale dell'atto, che, contro il principio "nemini res sua servit", costituiva sul fondo venduto una servitù di passaggio "in favore del compratore", anziché del venditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, art. 1362 e art. 1366

Massime precedenti Vedi: N. 5239 del 2004, N. 14088 del 2010

 

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