Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28846, sez. V

Imposta di registro - Risoluzione consensuale di atto di compravendita - Principio di alternatività Iva/imposta di registro.

Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, la risoluzione di un precedente contratto per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato, in tema di imposta di registro, in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 346 del 1990 (cfr. Cass. n. 24506/2018; conf. Cass. n. 16681/2024). Considerato che, come dinanzi illustrato, la risoluzione del contratto derivante da un nuovo accordo in tal senso delle parti (mutuo dissenso) comporta che "le prestazioni" da essa derivanti sono soggette ad autonoma tassazione, e che l'imposta di registro va, dunque, applicata secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari, ne consegue l'applicabilità del principio di alternatività IVA/imposta di registro allorché si versi in ipotesi di atto di trasferimento immobiliare soggetto ad IVA.

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