Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 3 settembre 2025, n. 24479, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato preceduta da altro acquisto avvenuto nel 2015- Decadenza.

Sulla scorta del comma 4 della nota 2 bis all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, le agevolazioni previste dallo stesso articolo per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, vengono meno in caso di ritrasferimento degli immobili acquistati con i benefici "prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto" salvo che "il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". Nel caso di specie è pacifico che l'odierna ricorrente non ha rispettato il termine quinquennale mentre non può rilevare la circostanza che la contribuente avesse acquistato altro immobile adibito ad abitazione principale prima dell'alienazione di quella per cui aveva usufruito del beneficio. Non va, del resto, sottaciuto che trattandosi di norma eccezionale, come ogni norma relativa ad agevolazioni fiscali, essa è di stretta interpretazione, vale anche nella presente ipotesi il principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che in tale campo le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Solo con il comma 55 dell'art. della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile dal 1° gennaio 2016, è stato inserito il comma 4-bis nella nota 2-bis, all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, in forza del quale è consentito al contribuente di fruire delle agevolazioni per un nuovo acquisto senza tener conto di quello dell'immobile per il quale le agevolazioni sono già state utilizzate, sempre che, peraltro, sussistano date condizioni, ma tale disposizione, che non costituisce certamente norma di interpretazione autentica, non può certo operare retroattivamente. In tema di sanzioni amministrative tributarie, non si configura un'ipotesi di “abolitio”, ma successoria, quando, in esito alla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie normative, persiste un'area di coincidenza, tale per cui, al di là delle modifiche intervenute, vi è una sostanziale continuità strutturale delle diverse previsioni che si sono succedute nel tempo, tra loro in rapporto di identità o, quanto meno, di continenza per essere gli elementi costitutivi previsti dalla nuova normativa già tutti compresi in quella precedente. (Cass. Sez. 5, 12/07/2021, n. 19738). Nel caso in esame la nuova previsione non ha inciso in termini significativi sulla struttura della fattispecie e si pone in continuità con la precedente disciplina, poiché non ha abolito il divieto di alienazione infra-quinquennale dell'immobile acquistato con il beneficio, ma ha solo introdotto una nuova deroga alla revoca del beneficio, l'alienazione infrannuale postuma, sempre nel rispetto dell'interesse sotteso alla previsione di tale spazio temporale, che è quello di ancorare la concessione del beneficio ad un acquisto duraturo e non effimero della proprietà abitativa.

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