Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2025, n. 10459, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE – IN GENERE Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all’art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all’art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti.

In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all’art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

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