Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21006, sez. V

Imposta di registro- Sentenza che accerta e dichiara l'acquisto a titolo di usucapione di beni immobili- Irrilevanza dell’errore sull’identificazione catastale dei beni emerso in sede di trascrizione della sentenza.

L’imposta di registro è imposta d'atto, il che comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 4646/2025; Cass. n. 239/2021). L'istante ha rappresentato l'assenza dell'acquisto della proprietà del bene in ragione del dedotto errore sull'identificazione catastale dello stesso emerso in sede di trascrizione della sentenza, ma si tratta di circostanza fattuale esterna ed estranea al contenuto della pronuncia giudiziale, che costituisce l'unico dato che rileva sotto l'aspetto tributario ed ai fini dell'imposta in esame, la quale prescinde dalla trascrizione dell'atto, integrando tale adempimento solo una condizione di opponibilità dello stesso ai terzi al fine di regolare il conflitto tra più aventi causa. Non ricorre, quindi, la lamentata violazione di legge, ove si consideri che il contenuto intrinseco della sentenza oggetto di tassazione rende manifesta la modalità di acquisto dei beni a titolo originario per usucapione, il che è quanto basta per esigere l'imposta di registro, indipendentemente dalle vicende emerse dopo la pronuncia giudiziale.

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