Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19995, sez. V

Imposta di registro- Responsabilità solidale ex art. 57 TUR- Accertamento con adesione.

La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha affermato: “in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l'integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)" (Cass. n. 1298 del 18/01/2019; Cass. n. 11327/2022); pertanto se alla adesione di una delle parti (in questo caso l'acquirente) non è seguito l'integrale pagamento dell'importo, essendo stata versata solo una rata, il debito non risulta integralmente estinto, con la conseguenza che il venditore rimane responsabile solidale per la parte ancora non versata dall'acquirente. Resta ferma, dunque, la responsabilità solidale, la quale non viene automaticamente meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l'integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente). Va altresì aggiunto che l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. Stante il carattere volontario dell'adesione, l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente" (cfr. Cass. n. 19339/2024; Cass., 26 maggio 2021, n. 14570; Cass. n.18351/2021; Cass., 9 febbraio 2021, n. 3093; 24 febbraio 2020, n. 4747; 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass. sez. V, 8.2.2011, n. 3148).

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