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Categoria: STATO CIVILE

Consiglio di Stato, sentenza, 6 giugno 2025, n. 4932, sez. III

Modifica cognome – minori.

Per chiedere la modifica del cognome per un soggetto minorenne, è necessario che ad attivare il procedimento amministrativo siano entrambi i genitori, o uno solo con il consenso espresso dell'altro. In caso di disaccordo tra i genitori, ogni questione di particolare importanza che riguardi i minori (ritenendo tale anche l'attribuzione del cognome) è rimessa al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, comma 2 e 316, comma 2 del codice civile. Il dissenso del padre del minore (a prescindere dalle relative ragioni) comporta l'impraticabilità del procedimento amministrativo di competenza del Ministero dell'interno per il cambio/aggiunta del cognome in assenza di un'istanza congiunta dei genitori esercenti la patria potestà sul minore della cui modifica del cognome si tratta.

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