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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 28 marzo, 2025, n. 8254, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Supercondominio - Assemblea dei rappresentanti dei condominii - Impugnazione delle decisioni - Legittimazione del singolo condomino - Condizioni - Fondamento.

 

In tema di supercondominio, la decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii, ai sensi dell’art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, poiché la sua nomina è obbligatoria con riferimento all’esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell’amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche all’esercizio della tutela processuale; per contro, ove il rappresentante abbia contribuito, con il suo voto favorevole, all’approvazione della decisione assunta dall’assemblea, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato.

 

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