Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 8 marzo 2025, n. 6203, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione del credito nel contratto di factoring - Garanzia di solvenza - Elemento fisiologico del contratto di factoring - Risoluzione della cessione - Conseguenze.

 

Nella disciplina del factoring, a differenza delle norme codicistiche (comunque generalmente applicabili), la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce un elemento fisiologico nella cessione del credito, con la conseguenza che, se il cessionario-factor si avvale della garanzia di solvenza e si produce la risoluzione della cessione, il cedente-fornitore riacquista la piena titolarità del credito, mentre il factor può chiedere la restituzione dell'anticipo versato.

 

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