Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 23 febbraio 2025, n. 4735, sez. V

Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 T.U.I.R. - Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Perizia sul valore asseverata in data successiva all'accertamento notificato - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, la determinazione delle plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non può avvenire assumendo come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata asseverata in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, poiché contrario alla finalità della norma, volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all'anno d'imposta, entro il termine effettivamente previsto dalla norma primaria.

 

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