Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 10 aprile 2025, n. 9397, sez. II civile

Divieto di patti successori – Efficacia dell’atto.

 

Al fine della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario accertare se il vincolo giuridico abbia la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta. Costituiscono invece atti validi i negozi nei quali l’evento morte non è causa dell’attribuzione, bensì incide esclusivamente sull’efficacia dell’atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione.

 

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