Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 11 aprile 2025, n. 9534, sez. II civile

Testamento pubblico

 

Per la validità del testamento pubblico è richiesta un'espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, ma non è preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni. Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi.
Per il rispetto delle formalità imposte per la valida manifestazione di volontà del disponente rileva che tale volontà sia immune da vizi, intellegibile e consapevole. La circostanza che il testatore si esprima a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, qualora tali modalità siano coerenti con le condizioni di salute del disponente, che comunque non incidono sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere la volontà in modo genuino e intellegibile.

 

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