Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza, 8 febbraio 2025, n. 3220, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Concordato fallimentare - Cessione di crediti in blocco - Art. 127, comma 7, l. fall. - Società di cartolarizzazione cessionaria - Diritto di voto - Esclusione - Condizioni.

 

In tema di concordato fallimentare, le cessioni di crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla l. n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di acquisto in blocco dei crediti, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento