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Categoria: PRESCRIZIONE

*Cassazione, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7188, sez. II civile

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Requisiti soggettivo ed oggettivo - Efficacia interruttiva di una pluralità di atti, unitariamente considerati - Esclusione - Valutazione a fini interruttivi dei singoli atti autonomamente considerati - Necessità - Fattispecie.

 

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel decidere su una domanda di risarcimento dei danni conseguente all'esecuzione di un contratto d'appalto, aveva erroneamente ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione lettere contenenti mere denunce dei vizi da parte del committente, invece che istanze di messa in mora).

 

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