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Cassazione, sentenza 16 aprile 2021, n. 10107, sez. Unite civili

SUCCESSIONI    "MORTIS    CAUSA"    -    SUCCESSIONE    TESTAMENTARIA    -    ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO - Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità – Denuncia di vizio attinente alla giurisdizione – Irrilevanza – Fondamento - Fattispecie.

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.