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Categoria: PROPRIETA'

Corte Costituzionale, sentenza 9 febbraio 2021, n. 15

Proprietà - Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento giudiziale per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione - Successione legittima - Scelta dell'assuntore tra i chiamati alla successione nello stesso grado - Preferenza accordata, tra gli eredi appartenenti allo stesso sesso, al coerede più anziano. Criterio di determinazione del prezzo di assunzione in base al valore di reddito definito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria provinciale.

La Corte Costituzionale

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»;

  2. dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);

  3. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.