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Cassazione, sentenza 9 febbraio 2021, n. 3073, Sez. V

Imposta di registro imposte ipotecaria e catastale “prezzo-valore” acquisti effettuati dal trustee nell’esercizio della sua funzione.

Il trust - istituto connotato da un patrimonio separato solo formalmente intestato al trustee  e preordinato ad un determinato scopo di gestione e di assegnazione finale dei beni - non è fornito di personalità giuridica ed autonoma soggettività; esso è inoltre titolare di legittimazione tributaria passiva non in via generale ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tanto da ritenersi, ad esempio in materia di ICI, che il soggetto obbligato "in proprio" sia il trustee. Proprio perché mero "insieme" di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari, soggetto legittimato nei rapporti, sostanziali e processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella sua veste, non già di legale rappresentante, ma di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari. In ragione di ciò sussiste il requisito soggettivo del trasferimento tra "persone fisiche" ai fini dell’applicazione del c.d. “prezzo valore” in caso di partecipazione personale all'atto dell'acquirente-trustee, ancorché questi abbia poi speso in esso la propria veste e dichiarato di voler assegnare l'immobile da lui acquistato al neo-costituito trust familiare.