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Cassazione, ordinanza 12 luglio 2021 n. 19746, sez. V

Imposta di registro Cessione di credito ad estinzione di debito altrui.

Laddove la cessione del credito - che, nel contesto regolatorio dell'art. 1198 c.c., ha pur sempre i connotati di una cessione pro solvendo in quanto "l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito" (v., ex plurimis, Cass., 15 febbraio 2007, n. 3469; Cass., 29 marzo 2005, n. 6558), - sia stata pattuita quale modalità di assunzione dell'obbligazione facente capo ad un terzo, quale obbligazione di estinguere un debito altrui comportante, in quanto tale, il cumulo di responsabilità debitorie, l'accordo negoziale concluso tra le parti non è riconducibile alla previsione tariffaria di cui all'art. 6 del TUR ma deve piuttosto ascriversi alla categoria, di natura residuale, degli atti ("diversi da quelli altrove indicati") aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.). Ciò in quanto l'estinzione del debito (altrui) è stata procurata cumulando una nuova obbligazione a quella da estinguere, con effetti sostanzialmente riconducibili a quelli propri di un accollo esterno (non liberatorio quanto all'obbligazione del debitore accollato).