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Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461, sez. V

Imposta di registro – costituzione del diritto di superficie.

Il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento. Ne consegue che la “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli non segue le regole dettate per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento e non sconta l’imposta di registro con l’aliquota del quindici per cento.