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Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3456, sez. V

Imposta di registro imposte ipotecaria e catastale procedura di registrazione telematica - ruolo del notaio


Il ricorso alla procedura automatizzata di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 non muta la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte. Non risulta, infatti, variato - nè sussistono vincoli di incompatibilità con tale procedura - il disposto fondamentale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, il quale stabilisce che il notaio sia solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta di registro (ma anche delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11 e art. 13, comma 1) con le parti dell'atto. Si tratta di responsabilità che, per un verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge nel rafforzamento dei presupposti di satisfattività della pretesa impositiva, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile d'imposta, come definita in via generale dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3.


Imposta di registro – c.d. principale “postuma” - limiti


La definizione legislativa di cui all’art. 42 DPR 131/1986 ricomprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o "autoliquidata"), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale "postuma"). Al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva). Pertanto, l’imposta di registro liquidata all'esito di una
complessa operazione ermeneutica del testo contrattuale deve considerarsi "complementare", a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, e, per conseguenza, esclude la responsabilità solidale del Notaio per il relativo pagamento, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 2.