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Cassazione, sentenza 5 aprile 2022, n. 10891, sez. V

IMPOSTA   SULLE   SUCCESSIONI   -   ACCERTAMENTO,   LIQUIDAZIONE   E   RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Criteri di deducibilità delle passività - Debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il regime di non deducibilità dei debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario, prevista dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, si estende ai debiti contratti per l'acquisto di quote societarie che, in conseguenza della richiesta di esenzione dell'imposta di successione sul relativo trasferimento, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, non possono considerarsi comprese nell'attivo ereditario.