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Cassazione, sentenza 19 gennaio 2021, n. 727, sez. V

Imposta sulle successioni e le donazioni – coacervo

L’istituto del coacervo, tacitamente abrogato con riferimento all’imposta di successione, continua ad applicarsi per quanto concerne l’imposta sulle donazioni.

Non sono soggette a coacervo le donazioni poste in essere anteriormente alla reintroduzione dell’imposta ad opera del D.L. 262/2006.

Non sono soggette a coacervo le donazioni esenti da imposta, rilevando a tali effetti la normativa vigente all’epoca in cui la donazione è stata stipulata.