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Cassazione, ordinanza 31 marzo 2022 n. 10283, sez. V

Imposta di registro- Iva – alternatività – art. 20 TU - questione pregiudiziale - rimessione Corte di Giustizia Europea


Ritiene questa Corte di cassazione di dover sottoporre a codesta Corte di Giustizia la seguente questione: “se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea".