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Cassazione, ordinanza 6 aprile 2022, n. 11118, sez. V

Imposta di registro – responsabilità notaio per imposta d’enunciazione – rimessione al primo presidente


In relazione alla questione di massima se il notaio che abbia ricevuto un atto pubblico o abbia autenticato una scrittura privata sia responsabile D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 57, comma 1, anche per il pagamento dell'imposta di registro sugli atti enunciati D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 22, comma 1, di cui non può non evidenziarsi la particolare importanza, in relazione ai riflessi pregiudizievoli di carattere patrimoniale ed alle ricadute nocive di ordine sanzionatorio a discapito dei risvolti pubblicistici della funzione notarile, il collegio ritiene di dover rimettere la causa al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinchè valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, u.p..