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Cassazione, sentenza 14 dicembre 2009, n. 26174, sez. II civile ​

Contratti in genere – Requisiti (elementi del contratto) – Forma – Scritta – “Ad substantiam” – In genere - Prova dell'esistenza del negozio - Produzione in giudizio della scrittura - Necessità - Ammissione delle parti in ordine all'esistenza del negozio - Irrilevanza.

Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350 e 2725.

Massime precedenti Conformi: n. 1249 del 1995, n. 2 del 1997.