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Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2510, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE  DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI - Collazione Contributo di ricostruzione post- sismica ex art. 3, d.l. n. 79 del 1968, conv. dalla l. n. 241 del 1968 Correlazione col fabbricato da ricostruire Conseguenze Inclusione nel valore della “res donata” ai fini della stima  Necessità.

Il contributo di ricostruzione post-sismica ex art. 3 del d.l. n. 79 del 1968, convertito in legge n. 241 del 1968, si pone in rapporto di correlazione con la proprietà del fabbricato da ricostruire, sicché gli interventi di ricostruzione, ove eseguiti da parte del donatario avvalendosi dei contributi statali erogati a tal fine, vanno considerati come ricompresi nel valore della "res" donata, ai fini della stima del bene nell'ottica della collazione, nonché ai fini dell'azione di riduzione, atteso il rinvio alle norme dettate in tema di collazione dall'art. 556 c.c.