Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 22 marzo 2022, n. 9261, sez. II civile

SUCCESSIONI - Lesione della legittima - Accertamento - Reintegra della quota - In denaro - Mancanza di un accordo tra gli eredi - Legittimità - Esclusione.


Nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno.

Accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro; con la precisazione che una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore.
La stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione, determinando l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva, determina ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.

La disciplina della comunione di cui al precedente punto si rinviene nell'art. 560 c.c. che prevede che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali (per l'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene) specificamente individuati dal comma 2 ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.

Ove la reintegra in denaro non sia frutto di una concorde volontà delle parti, né scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c., l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto  di  attribuzioni  specifiche  (a  titolo  di  legato  ovvero  di institutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e quindi la reintegra in natura.

Il rilievo che la regola della tendenziale reintegrazione in natura della quota di legittima venga generalmente enunciata a tutela del diritto del legittimario non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura.