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Cassazione, ordinanza 26 novembre 2021, n. 36857, sez. VI - 3 civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni - Limiti - Andamento o crisi del mercato immobiliare - Irrilevanza.

Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall’articolo 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare.