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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 6 luglio 2022, n. 21348, sez. unite civili

EDILIZIA - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - Vincolo di prezzo - Vendite successive alla prima - Sussiste - Procedura di affrancazione dell’immobile - Necessità - Fondamento.


In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3 -bis, d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all'art 25-undecies d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49 -bis, l. n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, l. n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 d.P.R. n. 380 del 2001.