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Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3817, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare - Preliminare - Rilascio di fideiussione - Omissione - Nullità - A lavori ultimati - Non sussiste.


La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame.

(La Cassazione ha accolto il ricorso di una società di costruzioni che era stata convenuta in giudizio dai promissari acquirenti di un immobile da costruire per la declaratoria di nullità del preliminare per mancato rilascio della fideiussione dopo che l’immobile era già stato completato).