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Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 28 marzo 2022, n. 9978, sez. II civile

Preliminare di vendita – Mancanza di utilità per il promittente venditore - Invalidità.


L'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare esige che al momento della pronuncia giudiziale - ovvero al momento della proposizione della domanda sussistano tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare, e tale principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, da un lato impone la verifica ufficiosa della sussistenza di "tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto" per dare esecuzione al preliminare, e, dall'altro lato, comporta che non possa trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. avente ad oggetto un contratto che non è più remunerativo per gli eredi del promittente venditore, essendo venuta meno l'utilità rappresentata dalla riserva di usufrutto.
(Nel caso di specie, con il preliminare i promissari acquirenti si erano impegnati ad acquistare il diritto di proprietà dell'immobile di cui in causa, riservando alla promittente venditrice il diritto di abitazione vita natural durante).