Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11502, sez. VI - 2 civile

CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Divieto di eseguire interventi sulla facciata - Con forte impatto visivo - Trasformazione di negozi in autorimesse - Legittimità - Esclusione.


Si riconosce all'autonomia privata la facoltà di stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell'interesse comune ai diritti dei condomini, anche relativamente al contenuto del diritto dominicale sulle parti comuni o di loro esclusiva proprietà. Inoltre, il regolamento può validamente derogare alle disposizioni dell'art. 1102 c.c., ed arrivare al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio.

Le modificazioni apportate da uno dei condomini, in violazione del divieto previsto dal regolamento di condominio, connotano tali opere come abusive e pregiudizievoli e configurano l'interesse degli altri partecipanti al condomino ad agire a tutela della cosa comune.

La nozione di decoro architettonico, contemplata dall'art. 1120 c.c., comma 4, dall'art. 1122c.c., comma 1, e dall'art. 1122-bis c.c., e sottesa, anche ai limiti di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., attiene a tutto ciò che si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità. Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile.