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Cassazione, sentenza 31 agosto 2022, n. 25646, sez. II civile

SUCCESSIONI - Atto di notorietà - Ricevuto dal notaio - Prova della qualità di erede - Esclusione - Efficacia meramente indiziaria - Sussistenza - Motivi.


L'atto notorio non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735, comma 1, c.c., come invece si riconosce per la dichiarazione sostitutiva, in quanto la dichiarazione non è resa dalla parte interessata, ma da un terzo; nell'atto di notorietà, infatti, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione non è resa dall'interessato, né rileva a questo fine l'attestazione del notaio rogante "di avere dato lettura dell'atto ai richiedenti e agli attestati, che lo hanno approvato e sottoscritto, riconoscendolo conforme alla loro volontà". Tale attestazione riguarda il fatto che il pubblico ufficiale, su richiesta di certi soggetti, ha ricevuto le dichiarazioni. Essa non vale a trasformare la dichiarazione resa dagli attestanti in una dichiarazione propria del richiedente.

 

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