Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18272, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Vendita immobiliare - Contratto preliminare - Garanzia della superficie minima netta dell’immobile da realizzare da parte del venditore - Rilascio della concessione per una superficie minore - Responsabilità del venditore - Obbligo di restituire il doppio della caparra - Sussistenza.

Se il venditore ha espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l’indice di edificabilità (o – deve ritenersi – la superficie edificabile), il compratore, appresa l’esistenza di un vincolo urbanistico che riduca la cubatura realizzabile, può avvalersi della garanzia prevista dall’art. 1489 c.c. in tema di cosa gravata da oneri non apparenti, essendo il vincolo non agevolmente riconoscibile per effetto delle asserzioni del venditore.

(Nella specie in tema di preliminare di vendita immobiliare, il proprietario di un terreno promesso in vendita è tenuto a restituire il doppio della caparra se ha garantito senza esito la superficie netta abitabile del fabbricato da costruire. Infatti i limiti imposti dalla disciplina urbanistica locale non escludono la colpa di chi ha assunto un’obbligazione di risultato).


Modulo Ricerca Generica per Argomento